mercoledì 9 gennaio 2008

nessun dubbio

Riporto fedelmente la lettera mandata a me e ad altri sostenitori della causa dell'autonomia delle Marinate di Vibo per togliere ogni dubbio sulla effettiva fattibilità della suddetta autonomia a livello legislativo. E' un progetto possibile e gli ostacoli possono venire solo dalla sfiducia e della poca convinzione della popolazione.





UN PROBLEMA INSUSSISTENTE: I 10.000 ABITANTI
La proposta di legge per la costituzione del comune di Porto Santa Venere potrebbe incontrare l’obiezione che la popolazione delle comunità di Bivona, Longobardi, San Pietro, Portosalvo e Vibo Marina non sia sufficiente a formare un comune autonomo, perché non arriverebbe con certezza a 10.000 unità. In realtà è una tesi infondata, perché si basa su una normativa superata.
Le comunità costiere che dovrebbero unirsi contano un numero di abitanti che oscilla tra i 9.500 e i 10.400, a seconda delle varie rilevazioni effettuate (censimento ISTAT del 2001, anagrafe, pubblicazioni socio-economiche, wikipedia, etc.).
L’art. 15 del Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle norme sugli Enti locali), riprendendo la formulazione contenuta nell’art. 11 dell’abrogata legge 142/1990, disponeva che a norma dell’art. 117 e 133 della Costituzione le regioni possono modificare le circoscrizioni comunali e che non possono essere costituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
In base al vecchio testo dell’art. 117 della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario erano titolari di funzione legislativa “ripartita” o “concorrente”, su tutta una serie di materie, tra le quali la disciplina delle “circoscrizioni comunali.
Funzione legislativa “ripartita” o “concorrente” significa che allo Stato era (ed è) riservata la predeterminazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni lo svolgimento di tali principi attraverso la legislazione di dettaglio.
Poteva quindi correttamente ritenersi che la legislazione regionale di dettaglio dovesse attenersi al principio di non istituire comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Dal 2001, la riforma del titolo V della Costituzione ha rovesciato la prospettiva istituzionale, e ha notevolmente ampliato l’autonomia legislativa delle Regioni.
In particolare, la funzione legislativa regionale in materia di “circoscrizioni comunali” è stata espressamente espunta dall’elencazione tassativa delle materie oggetto di legislazione “ripartita” o “concorrente” contenuta nell’art. 117, 3° comma della Costituzione, e rientra quindi nel successivo comma 4°, in base al quale, in tutte le materie non espressamente contemplate, le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva, vincolata solo al rispetto delle norme costituzionali e dell’ordinamento comunitario.
Oggi, pertanto, la normativa regionale sulla istituzione di nuovi comuni non soggiace all’antico limite dei 10.000 abitanti, sicchè sarebbe ozioso soffermarsi ulteriormente sul computo dei residenti dell’istituendo comune.
Va detto però che la legge regionale di istituzione del nuovo comune dovrà rispettare i principi di costituzionali sussidiarietà(1), differenziazione(2) ed adeguatezza(3) previsti dall’art. 118 della Costituzione ai fini del conferimento delle funzioni amministrative agli Enti locali: ma, sotto questo profilo, è assolutamente irrilevante stabilire se il comune avrà 9.000 10.000 o 11.000 abitanti: sarà in ogni caso il secondo comune della provincia.

Note:
(1) Il principio di SUSSIDIARIETÀ, comporta l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati; il concetto di “vicinanza” implica la necessaria costituzione di un ente che sia diretta espressione delle autonome comunità costiere.
(2) Il principio di ADEGUATEZZA ha riguardo all'idoneità organizzativa dell' amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni; sotto tale aspetto, la coesione della comunità costiere e le risorse economiche esistenti sono chiaro indice dell’idoneità a gestire direttamente le funzioni comunali; la vivacità del dibattito politico intorno agli organi circoscrizionali ne è una palese testimonianza.
(3) Il principio di DIFFERENZIAZIONE comporta l'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi; ora, le peculiari caratteristiche delle comunità costiere, esigono una seria attuazione di tale principio.

3 commenti:

Luca ha detto...

ciao... sono finito casualmente sul tuo blog... condividiamo la passione per Rino Gaetano, un genio senza tempo, su cui scriverò presto qualcosa... spero paserai sul mio blog.. io tornerò presto a leggere il tuo...
un saluto divertito,
Luca

Anonimo ha detto...

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CALABRIA SAUDITA

calabrisella ha detto...

obsession!
hai ragione ci vuole un pò di svago ogni tanto...tranqui, tra non molto tornerò con altri temi!